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Giovedì 03/09/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La CGT di Cosenza chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 25-bis del D.Lgs. 546/1992
La mancanza dell’attestazione di conformità prevista dall’art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 non rende automaticamente inutilizzabili i documenti prodotti nel processo tributario. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 2371/Sezione 4 del 27 aprile 2026.
La pronuncia trae origine dal ricorso di un contribuente che contestava la valenza probatoria degli atti depositati dalla controparte, sostenendo che fossero privi dell’attestazione di conformità richiesta dalla normativa processuale.
Il giudice tributario ha respinto tale impostazione, ritenendo che una lettura della disposizione che imponesse in ogni caso l’attestazione a pena di inutilizzabilità determinerebbe un aggravio ingiustificato degli adempimenti a carico delle parti, introducendo peraltro un sistema di certificazione documentale più rigoroso rispetto a quello previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.